Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: non è necessario l’estratto autentico delle scritture contabili

Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: non è necessario l’estratto autentico delle scritture contabili
24 Maggio 2021: Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: non è necessario l’estratto autentico delle scritture contabili 24 Maggio 2021

Il Tribunale di Cuneo, con il decreto del 5 febbraio 2021, pronunciandosi su un ricorso per ingiunzione di pagamento, ha ritenuto che laddove il credito ingiunto sia fondato su una o più fatture elettroniche, di cui venga allegato il file nativo digitale in formato .xml, non sia necessario provvedere al deposito dell’estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui al secondo comma dell’art. 634 c.p.c..

Ciò in quanto le fatture elettroniche così prodotte sono documenti sufficienti ad integrare la prova scritta necessaria, ai sensi dell’art. 633, n. 1, c.p.c., ai fini della concessione dell’ingiunzione di pagamento.

Esse, d’altronde, costituiscono dei duplicati informatici ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. i-quinquies) D.Lgs. n. 82/05 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale) e, considerato l’esonero dall’obbligo di annotazione di cui all’art. 1, c.3-ter D.Lgs. n. 127/15, possono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dal secondo comma dell’art. 634 c.p.c..

In particolare, nel caso in commento, il Tribunale di Cuneo, avendo rilevato che il ricorrente aveva prodotto delle mere scansioni delle copie cartacee delle fatture elettroniche insolute, lo ha invitato ad integrare la documentazione prodotta mediante la produzione delle fatture elettroniche in formato .xml o, in alternativa, degli estratti autentici delle scritture contabili.

Successivamente, rilevato l’avvenuto deposito dei files relativi alle fatture elettroniche nel suddetto formato entro il termine assegnato, ha emesso il decreto ingiuntivo.

Tale pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dai Tribunali di altre circoscrizioni, tra cui Padova (con il decreto dell’8 agosto 2019) e Verona (con il decreto del 29 novembre 2019), che già in precedenza avevano ritenuto l’equipollenza all’estratto autentico delle scritture contabili delle fatture elettroniche, in quanto duplicati informatici autentici e non modificabili che possono essere scaricati da una fonte qualificata, qual è l’Agenzia delle Entrate.

Cionondimeno, le va riconosciuto il pregio di aver chiarito che al fine del rilascio dell’ingiunzione di pagamento su fatture elettroniche è necessario che queste ultime siano depositate in formato .xml, non essendo sufficiente il deposito della mera scansione delle loro copie cartacee.

È però bene dare conto anche dell’esistenza di una corrente giurisprudenziale minoritaria secondo la quale le fatture elettroniche non sarebbero di per sé idonee a soddisfare il requisito della prova scritta di cui all’art. 633 n. 1 c.p.c., perché non indicative della regolare tenuta dei registri contabili (a tal proposito, si vedano il decreto 25 ottobre 2019 del Tribunale di Vicenza e quello del 25 maggio 2020 del Tribunale di Padova).

In ultima analisi, tuttavia, non si può negare che le ragioni addotte a sostegno dell’idoneità probatoria delle fatture informatiche (nel ridetto formato nativo digitale) paiano convincenti sia dal punto di vista tecnico che da quello normativo, soprattutto se inserite nel contesto del processo di digitalizzazione dei procedimenti contabili e giudiziari in atto.

Pertanto, l’orientamento di cui si è fatto promotore anche il Tribunale cuneese con il provvedimento in commento appare senz’altro condivisibile.

Altre notizie